diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6845 del 13/07/1998 (Rv. 517157 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - CON CONFERIMENTO DI PASCOLO | Conferimento anche della totalità del bestiame da parte del soccidante - Contratto atipico - Sussistenza - Riconduzione all'affitto ai sensi dell'art. 27 legge 203 del 1982 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517157-01

CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - CON CONFERIMENTO DI PASCOLO

Se il soccidante conferisce non solo il terreno per il pascolo, ma anche la totalità del bestiame, il contratto di soccida - atipico primo comma art. 2171 e 2186 cod. civ. - non è riconducibile all'affitto (art. 27 legge 3 maggio 1982 n. 203) da un lato perché il conferimento di tutto il bestiame esclude che il fondo rustico abbia nell'economia del contratto quel carattere di preminenza che costituisce la "ratio" di detta norma; dall'altro perché questa presuppone che il conferimento del fondo avvenga per il suo sfruttamento agricolo.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Cod. Civ. art. 2171, Cod. Civ. art. 2186, Cod. Civ. art. 2170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)