Sez. 3, Sentenza n. 5669 del 25/06/1997 (Rv. 505438 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - CON CONFERIMENTO DI PASCOLO | Conferimento anche dell'intero bestiame da parte del soccidante - Contratto atipico - Sussistenza - Riconduzione all'affitto ai sensi dell'art. 27 legge 203 del 1982 - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - CON CONFERIMENTO DI PASCOLO
Se il soccidante conferisce non solo il terreno per il pascolo, ma anche l'intero bestiame, il contratto di soccida - atipico (primo comma artt. 2171 e 2186 cod.civ.)- non è riconducibile all' affitto (art. 27 legge 3 maggio 1982 n. 203) da un lato perché il conferimento di tutto il bestiame esclude che quello del fondo rustico abbia, nell' economia del contratto, quel carattere di preminenza che costituisce la ratio di detta norma; dall' altro perché questa presuppone che il conferimento del fondo avvenga per il suo sfruttamento agricolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, Cod. Civ. art. 2171, Cod. Civ. art. 2186, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)