Sez. 3, Sentenza n. 275 del 19/02/1965 (Rv. 310441 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - AZIONE DI RESPONSABILITA - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - AZIONE DI RESPONSABILITA - LIMITI.*
La disposizione dell'art. 1669 cod. civ. (rovina e difetti di cose immobili) configura una responsabilita extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalita di interesse generale (stabilita e solidita degli edifici ed incolumita personale dei cittadini) che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti. L'Azione di responsabilita prevista da detta norma, pertanto, puo essere esercitata, non solo dal committente e dai suo aventi causa contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia egli stesso costruito l'immobile con propria gestione diretta, e, comunque, contro ogni costruttore in genere (ritenendo per tale chi abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilita), senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione e stata effettuata. (Cfr. 974/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)