Sez. 2, Sentenza n. 5623 del 16/11/1985 (Rv. 442814 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RAPPORTO IN BASE AL QUALE LA COSTRUZIONE È STATA ESEGUITA - IRRILEVANZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RAPPORTO IN BASE AL QUALE LA COSTRUZIONE È STATA ESEGUITA - IRRILEVANZA.*
La disposizione dell'art. 1669 cod. civ. configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali fra le parti. Pertanto, l'Azione di responsabilità prevista dalla suddetta norma può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile con propria gestione diretta e, comunque, contro ogni costruttore in genere (tale dovendo ritenersi chi abbia costruito l'immobile sotto propria responsabilità), senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata. (Conf 2452/70, mass n 348716; (Conf 275/65, mass n 310441).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)