Sez. L, Sentenza n. 10578 del 09/10/1991 (Rv. 474155 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a sentenza della Corte di Cassazione, contenente soltanto argomentazioni giuridiche e logiche, tenendo fermi gli estremi di fatto.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto
L'errore di fatto, che può dar luogo alla revocazione ex art. 395 n. 4 cod.proc.civ., anche per quanto riguardo sentenza resa dalla Corte di Cassazione su ricorso proposto ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di detto art. 395, di cui alla sentenza n. 17 del 30 gennaio 1986 della Corte Costituzionale), è ravvisabile quando, incidendo sul contenuto della decisione, investe un fatto pacifico incontrovertibile nella sua esistenza ed emerge - a differenza dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod.proc.civ., rilevabile dal contesto stesso del provvedimento - dal confronto tra l'affermazione errata e gli atti del processo. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione che aveva risolto le questioni prospettate decidendo la causa con argomentazioni esclusivamente giuridiche e logiche e tenendo per fermi gli estremi di fatto della controversia).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)