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Sez. 2, Sentenza n. 11226 del 13/11/1997 (Rv. 509841 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Art. 395, n. 3 cod. proc. civ. - Errore di fatto (art. 395, n. 4 stesso codice) - Differenze - Richiesta di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. - Fattispecie inquadrabile nella diversa ipotesi di cui all'art. 395 n. 3 cod. proc. civ. - Indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di revocazione, delle prove di cui all'art. 398 cod. proc. civ. - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509841-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione è soltanto quello dovuto alla falsa percezione di una circostanza decisiva in contrasto con quanto manifestamente emergente dagli atti, l'errore, cioè, che abbia indotto il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto che i documenti e gli atti di causa al contrario escludevano, ovvero l'inesistenza di un fatto che, da quegli atti e documenti, risultava, invece, positivamente accertato. Al fine della concreta verificazione della sussistenza di tale ipotesi di revocazione, risulta imprescindibile l'esame degli atti e dei documenti prodotti in giudizio, così che, qualora il motivo di revocazione, pur essendo in concreto fondato sul ritrovamento - successivo alla sentenza impugnata - di un documento decisivo, sia stato erroneamente inquadrato, da parte dell'istante e del giudicante (nella specie, commissario regionale per gli usi civici), nella ipotesi dell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., e non invece in quella di cui al precedente n. 3 dello stesso articolo, per la ammissibilità del rimedio processuale "de quo" è necessaria la indicazione, nell'atto di citazione, delle prove richieste dall'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., in mancanza della quale il giudice di legittimità non può che ritenere inammissibile la così proposta impugnazione straordinaria, cassando senza rinvio la relativa sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)