Sez. 5, Sentenza n. 6196 del 20/03/2006 (Rv. 588015 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Liquidazione della quota del socio di società di persone acquisita dagli eredi ai sensi degli artt. 2284 e 2289 cod. civ. - Tassabilità con reddito diverso, ex art. 80 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Limiti - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte dirette e nella ipotesi di liquidazione della quota del socio di società di persone acquisita dagli eredi ai sensi degli artt. 2284 e 2289 cod. civ., il valore del diritto alla liquidazione della quota del defunto può essere sottoposto ad imposta diretta solo se risulti maggiore del valore effettivo della quota sociale conferita dal "de cuius" e nella sola misura del relativo incremento, in quanto esclusivamente tale eccedenza costituisce reddito riconducibile nella categoria residuale di cui all'art. 80 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), secondo cui "alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta e nella misura in cui è stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto". (Nella specie, risultando accertato che il valore indicato nella denuncia di successione corrispondeva al valore capitale della partecipazione alla società già del "de cuius" ed era coincidente con il valore della liquidazione della quota del defunto acquisito dagli eredi ai sensi degli artt. 2284 e 2289 cod. civ., la S.C. ha ritenuto che non si fosse verificato alcun incremento tra il valore effettivo della quota di partecipazione del "de cuius" e quello risultante dalla liquidazione della relativa quota a seguito dello scioglimento del rapporto sociale e dichiarata in sede di successione ed ha quindi confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la riconducibilità di tale ultimo valore, sia pure nei limiti della differenza tra valore della quota conferita al socio e valore liquidato agli eredi, nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 597 del 1973).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 80, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)