Sez. 5, Sentenza n. 22791 del 23/10/2006 (Rv. 593485 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Cessione a titolo oneroso di quote di un'azienda acquistate per donazione - Plusvalenza - Accertamento - Confronto tra il valore di acquisizione a titolo gratuito e quello di realizzo - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la cessione a titolo oneroso delle quote di un'azienda acquistate dai cedenti per donazione in tanto dà luogo ad una plusvalenza, assoggettabile ad imposizione ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), in quanto il corrispettivo della cessione risulti superiore al valore originario dell'acquisizione a titolo gratuito: la gratuità del titolo di acquisizione non incide infatti sul valore del bene ceduto, entrato a far parte del patrimonio dei cedenti attraverso la donazione, in quanto solo l'incremento dell'iniziale acquisizione patrimoniale è in grado di costituire eccedenza riconducibile alla categoria residuale dei redditi diversi di cui all'art. 80 cit.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)