Sez. L, Sentenza n. 4232 del 21/06/1988 (Rv. 459274 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE CON GODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE IN ALTRO GIORNO - MAGGIORAZIONE DI PAGA - NECESSITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE CON GODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE IN ALTRO GIORNO - MAGGIORAZIONE DI PAGA - NECESSITÀ - LIMITI.*
Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato ai bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale sia pure per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro, come nel caso di Esercizio di pubblici trasporti, abbia prestato servizio in detto giorno festivo, godendo del riposo in altro giorno della settimana, debba essere attribuita una maggiorazione di paga per il lavoro domenicale, salvo che dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale risulti già riconosciuta una propria, ancorché conglobata, Forma di remunerazione della maggiore penosità del lavoro domenicale. (V 1784/88, mass n 457767; (V 1305/88, mass n 457470; (V 221/88, mass n 456825; (V 8281/87, mass n 455880).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)