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Sez. 1, Sentenza n. 4148 del 11/11/1976 (Rv. 382822 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE - CESSIONE DEI BENI - LIQUIDAZIONE - RICAVO INFERIORE AL QUARANTA PER CENTO DEI CREDITI - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTO - DISPONIBILITA DEI BENI - INDISPONIBILITA - CONSEGUENZE - RIVENDICAZIONE DI TERZI SUI BENI CEDUTI - SUCCESSIVA TRANSAZIONE CON ESBORSO DI DENARO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DELLA TRANSAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382822-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE - CESSIONE DEI BENI - LIQUIDAZIONE - RICAVO INFERIORE AL QUARANTA PER CENTO DEI CREDITI - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTO - DISPONIBILITA DEI BENI - INDISPONIBILITA - CONSEGUENZE - RIVENDICAZIONE DI TERZI SUI BENI CEDUTI - SUCCESSIVA TRANSAZIONE CON ESBORSO DI DENARO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DELLA TRANSAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO - IRRILEVANZA.*

L'art 186 secondo comma della legge fallimentare, nell'escludere la risoluzione del concordato preventivo, mediante cessione dei beni, nel caso in cui la liquidazione di questi ultimi abbia dato un ricavo inferiore al quaranta per cento dei crediti, presuppone che tutti i beni ceduti siano risultati disponibili per la liquidazione; in caso contrario, l'accertata indisponibilita di alcuno dei beni rende applicabile l'art 137 della medesima legge, in forza del richiamo contenuto nel primo comma del predetto art 186, e puo consentire la risoluzione del concordato. Analoga situazione si verifica nel caso in cui, a seguito di rivendicazioni di terzi sui beni ceduti, avanzate dopo l'ammissione alla procedura, sia intervenuta una transazione a tacitazione di quelle pretese, con esborso di denaro e conseguente sconvolgimento delle previsioni fatte al momento dell'ammissione al concordato. Anche in tale ipotesi, va affermata la risolvibilita del concordato, secondo la previsione dell'art 137 della legge fallimentare, ove il fatto si traduca in una grave inadempienza degli obblighi del concordato imputabile al debitore (nella specie, per aver taciuto e comunque non chiarito al Commissario giudiziale le situazioni originanti le pretese dei terzi), a nulla rilevando che la transazione stessa sia stata autorizzata dal giudice delegato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1986, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 138, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)