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Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 05/04/2000 (Rv. 535338 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni - Risoluzione (o estinzione) - Presupposti - Termine per la liquidazione concesso dalla sentenza di omologazione - Mancato rispetto - Conseguenze per il debitore - Esclusione - Responsabilità del liquidatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535338-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE

Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori è suscettibile di risoluzione per inadempimento - pur con i limiti posti dall'art. 186, secondo comma, della legge fallimentare - , o (se sia scaduto il termine di cui all'art. 137 della legge fallimentare) di estinzione, con conseguente apertura della procedura fallimentare, solo ove risulti accertato che il debitore abbia conservato la disponibilità materiale e giuridica dei beni offerti, sicché l'inadempimento sia addebitabile al suo comportamento, ovvero se di detti beni lo stesso abbia assicurato una consistenza superiore a quella reale; infatti - di per sè - con la cessione dei beni, il debitore assolve i propri obblighi, e non assume alcuna responsabilità in ordine al risultato della liquidazione. Ne consegue che, in caso di mancato rispetto del termine concesso per la liquidazione dalla sentenza di omologazione, detto inadempimento, avuto riguardo alla mancanza, in tema di concordato preventivo con cessione dei beni (a differenza di quello senza cessione)di una norma che preveda un termine per la liquidazione, non può essere posto a carico del debitore che non ha più la disponibilità dei beni ceduti, dovendosi, invece, ritenere tenuto alla osservanza di detto termine - che, ove previsto dalla sentenza, riguarda la procedura di liquidazione - il liquidatore, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dall'inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)