Sez. 3, Sentenza n. 12188 del 01/12/1998 (Rv. 521295 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE | Deduzione in appello.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE
L'eccezione di prescrizione può essere proposta per la prima volta anche in appello fino al momento della remissione della causa al collegio. Conseguentemente, anche l'eccezione di non avvenuta interruzione della prescrizione può essere sollevata entro i predetti limiti temporali non essendovi restrizioni previste dalla legge per la proponibilità delle eccezioni in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)