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Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985 (Rv. 442672 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442672-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

L'eccezione di prescrizione, costituendo eccezione in senso proprio, può essere sollevata per la prima volta in appello, senza che l'essersi il convenuto difeso in merito nel giudizio di primo grado costituisca di per sè un fatto univoco, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. (Conf 2676/84, mass n 434703).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)