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Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 09/06/1997 Cc. (dep. 23/09/1997) Rv. 208353 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Sospensione condizionale della pena - Riconoscimento in sede esecutiva - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208353-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

Ai sensi dell'art. 671, comma terzo, cod. proc. pen., la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in sede esecutiva - ovviamente senza vincoli e previa adeguata valutazione dei presupposti - anche se essa non sia stata concessa con alcuna delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincoli della continuazione, purché non sussistano condizioni ostative rispetto alle quali sia ininfluente l'applicazione della disciplina del reato continuato, giacché, in assenza di tali condizioni, il giudice dell'esecuzione altro non fa se non applicare quello stesso beneficio che sarebbe stato verosimilmente concesso dal giudice di cognizione, se fosse stato chiamato a giudicare simultaneamente di tutti i reati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)