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Sez. 1, Sentenza n. 3149 del 05/05/1997 Cc. (dep. 17/05/1997) Rv. 207421 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Concessione della sospensione condizionale a seguito di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva - Possibilità anche nel caso in cui nessuna delle condanne unificate per continuazione sia stata condizionalmente sospesa - "Ratio".
Stato
decisa il 1997-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207421-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, purché non sussistano condizioni obiettivamente, rispetto alle quali sia ininfluente l'applicazione della disciplina del reato continuato; ciò in quanto - al di fuori di detta ultima ipotesi - il giudice dell'esecuzione non fa altro che applicare quello stesso beneficio che sarebbe verosimilmente concesso dal giudice di cognizione, se questo fosse stato chiamato a giudicare in merito a tutti i reati in un simultaneo ed unico contesto procedimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)