Sez. 3, Sentenza n. 5846 del 28/10/1988 (Rv. 460356 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SUBAFFITTO - CESSIONE E SUBCONCESSIONE - DIVIETO SANCITO DAGLI ARTT. 5 E 21 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO.*
CONTRATTI AGRARI - SUBAFFITTO - CESSIONE E SUBCONCESSIONE - DIVIETO SANCITO DAGLI ARTT. 5 E 21 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO.*
In tema di contratti agrari, la "subconcessione" vietata ai sensi degli artt. 5 e 21 della legge n. 203 del 1982 comprende qualsiasi rapporto, comunque denominato, mediante il quale l'affittuario di fondo rustico trasmetta ad altri l'Esercizio dell'impresa agraria, pur restando parte del rapporto originario, come quando conferisca i terreni in soccida a termine dell'art. 2186 cod. civ., trattandosi di contratto che concentrando i poteri direttivi dell'impresa nel solo soccidario, assegna soltanto a questi la qualità di imprenditore e lascia al soccidante, che conferisce i terreni per i pascoli, il mero potere di controllo della gestione, rilevante all'interno del rapporto ma estraneo all'effettivo Esercizio dell'impresa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2186, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)