Sez. 3, Sentenza n. 4479 del 20/04/1995 (Rv. 491954 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE | Ragione del divieto - Subconcessione posta in essere dal comodatario del fondo - Divieto di cui all'art. 21 della legge n. 203 del 1982 - Applicabilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE
In tema di contratti agrari, la "ratio" posta a base del divieto della conclusione di rapporti di subaffitto, di sublocazione e, comunque, di subconcessione di fondi rustici, introdotto con la disposizione inderogabile di cui all'art. 21 legge n. 203 del 1982, consiste nella necessità di tutelare gli interessi del lavoratore effettivo della terra, evitando ogni forma di intermediazione o di sfruttamento del lavoro agricolo, ed impone, pertanto, un similare trattamento giuridico nell'ipotesi in cui il comodatario di un fondo rustico ponga in essere una "subconcessione" del fondo, non trovando applicazione, nella ipotesi, neanche in via analogica, l'art. 1594 cod. civ., né potendosi, per tale via, sottrarre l'ipotizzato agrario alla disciplina della legge n. 203 del 1982.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1594, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)