Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018 Ud. (dep. 04/09/2018) Rv. 273899 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Ciclomotore proveniente da delitto - Sostituzione della targa - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 97 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 97 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 97 com. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)