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Sez. L, Sentenza n. 618 del 01/02/1989 (Rv. 461692 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461692-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'ipotesi del licenziamento collettivo per riduzione di personale ricorre quando il licenziamento sia conseguente ad una trasformazione strutturale dell'azienda, che comporti soppressione di uffici o di reparti e comunque di elementi materiali della azienda stessa, nonché quando esso si ricolleghi ad una effettiva e non transeunte riduzione di attività imprenditoriale, che comporti una mera riduzione dell'elemento personale della impresa, la quale sia di natura tale da poter attuare il suo ridimensionamento senza dover necessariamente modificare, trasformare o sopprimere le sue strutture organizzative o materiali. (V 501/84, mass n 432735).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)