Sez. L, Sentenza n. 17053 del 12/11/2003 (Rv. 568122 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI) | Ultrasessantacinquenni divenuti invalidi - Diritto alla pensione sociale - Requisito reddituale - Cumulo del reddito del coniuge - Sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 1992 - Estensione alle disposizioni sul limite di reddito individuale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI)
L'efficacia precettiva della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1962 nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge (ostativo al conseguimento della pensione sociale) non prevedeva un meccanismo differenziato per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi, si riferisce esclusivamente ai soggetti coniugati, per i quali assume rilievo la disciplina legislativa del rapporto fra solidarietà coniugale e solidarietà collettiva ai fini dell'erogazione di una prestazione a soggetti sprovvisti di reddito, e pertanto non può essere estesa alle disposizioni sul limite reddituale individuale (v. Corte cost. n. 400 del 1999).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)