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Sez. L, Sentenza n. 1707 del 05/02/2003 (Rv. 560263 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI) | Ultrasessantacinquenni divenuti invalidi - Diritto alla pensione sociale - Requisito reddituale - Sentenza n. 88 del 1992 della Corte cost. - Immediata precettività - Conseguenze - Dovere del giudice di individuare un limite di reddito congruo per la suddetta categoria di aspiranti alla pensione sociale - Sussistenza - Determinazione di tale limite mediante ricorso a criteri analogici od anche secondo le specifiche circostanze del caso concreto - Ammissibilità - Fattispecie anteriore alla nuova disciplina ex legge n. 335 del 1995.
Stato
decisa il 2003-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560263-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI)

La sentenza della Corte cost. n. 88 del 1992 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi) ha efficacia immediatamente precettiva, nel senso che il giudice, nella verifica del requisito reddituale dell'aspirante alla pensione sociale ultrasessantacinquenne che sia divenuto totalmente invalido, non può negare automaticamente il diritto ove il relativo reddito cumulato con quello del coniuge sia superiore ai limiti fissati dalla legge, ma - in mancanza di intervento del legislatore per emendare il vuoto normativo creatosi per effetto della menzionata pronuncia della Corte costituzionale - deve determinare concretamente il limite reddituale congruo, essendo a tal fine ammissibile, oltre che il ricorso a criteri analogici (per esempio l'applicazione della disciplina degli assegni familiari), la individuazione del suddetto limite con riferimento alla specificità del caso concreto (principio enunciato in fattispecie sottratta "ratione temporis" all'applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 335 del 1995).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)