Sez. 3, Sentenza n. 3163 del 20/01/1982 Ud. (dep. 23/03/1982) Rv. 152923 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - APPLICABILITÀ DI TALE LEGGE ANCHE SE PIÙ SFAVOREVOLE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - APPLICABILITÀ DI TALE LEGGE ANCHE SE PIÙ SFAVOREVOLE.*
L'esecuzione dei lavori edilizi senza licenza o concessione concreta un caso di reato permanente. Ne consegue che qualora la permanenza del reato sia cessata dopo l'entrata in vigore della nuova legge urbanistica del 28 gennaio 1977 n. 10 è tale legge che si applica anche se più sfavorevole della disciplina già in vigore con la legge urbanistica del 1942. (Conf. Mass. Nn. 151461, 151446, circa la natura di reato permanente).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)