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Sez. 3, Sentenza n. 3367 del 10/01/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158509 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO URBANISTICO - NATURA PERMANENTE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.*
Stato
decisa il 1983-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158509-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO URBANISTICO - NATURA PERMANENTE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.*

La nozione tecnico-giuridica di costruzione è globale ed investe tutte le parti di un edificio. Conseguentemente i lavori che attuano la costruzione edilizia abusiva, che è un reato permanente, non devono essere considerati autonomamente, ma nel loro insieme, senza alcuna possibilità di frazionamento dell'attività costruttiva in relazione al termine di efficacia del provvedimento di amnistia. Pertanto, quando la condotta si è svolta in parte entro detto termine, l'esame deve convergere sulla fase conclusiva dei lavori che coincide con la consumazione del reato. (Conf mass n 152923; (Conf mass n 151461; (Conf mass n 151446; (Conf mass n 141892).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)