Sez. U, Ordinanza n. 7447 del 20/03/2008 (Rv. 602344 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia promossa da privati nei confronti di una Provincia e di altri privati - Azione di nullità di contratti, asseritamente in frode alla legge - Domanda di risarcimento del danno nei confronti della Provincia - Prospettazione di indebita erogazione di finanziamenti - Giurisdizione del giudice amministrativo - Domande nei confronti dei privati, anche di società a partecipazione pubblica - Giurisdizione dell'A.G.O. - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia promossa da alcuni soci e creditori di una società fallita, nei confronti di una Provincia e di altre società private, per ottenere la declaratoria di nullità di due contratti ritenuti in frode alla legge, stipulati con il decisivo contributo di finanziamenti concessi dalla Provincia, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda di risarcimento del danno avanzata contro la Provincia, trattandosi di conseguenza di atti amministrativi asseritamente illegittimi, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alla controversia tra privati, a nulla rilevando che una delle convenute sia una società per azioni con partecipazione pubblica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)