Sez. L, Sentenza n. 7860 del 23/12/1986 (Rv. 449804 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - NATURA - CRITERIO DI CALCOLO - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE - COMPUTABILITÀ DELLA PREDETTA GRATIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - NATURA - CRITERIO DI CALCOLO - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE - COMPUTABILITÀ DELLA PREDETTA GRATIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
La tredicesima e la quattordicesima mensilità (come i premi di ferragosto e di pasqua), costituendo emolumenti che maturano alle scadenze convenzionali indipendentemente dalle concrete vicende dello svolgimento del rapporto, e che sono rapportabili ai vari mesi, compresi in detto rapporto, da considerarsi lavorativi sia in senso effettivo che figurato, debbono essere calcolate una sola volta per l'unico periodo destinato alle ferie e pertanto non vanno computate nell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che ha natura risarcitoria. (Conf 3195/77, mass n 386711).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)