Sez. L, Sentenza n. 5899 del 14/06/1999 (Rv. 527469 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI | Compenso - Criteri ex art. 22 R.D. n. 148/1931 all. A - Inderogabilità a favore del lavoratore - Tredicesima e mensilità supplementari - Computabilità - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI
Non può desumersi dall'art. 22 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, un diritto del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al computo delle mensilità supplementari, e della tredicesima mensilità in particolare, in sede di determinazione della retribuzione spettante durante le ferie annuali, benché il riferimento della citata disposizione a "stipendio o paga ed indennità fisse" rappresenti un parametro minimo inderogabile anche per la contrattazione collettiva; infatti, la tredicesima mensilità concettualmente presuppone e si aggiunge a dodici mensilità base, considerate come erogate indifferentemente in periodi di ferie o di normale attività lavorativa: pertanto, anche se si individua nella mensilità aggiuntiva una somma di quote differite di retribuzione mensile, tali quote si riferiscono indifferentemente ai due indicati periodi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)