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Sez. 5 - , Sentenza n. 17237 del 27/06/2019 (Rv. 654597 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Dazi doganali – Spedizioniere – Obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione – Sussistenza - Presupposti.
Stato
decisa il 2019-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654597-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

In tema di dazi doganali, grava sullo spedizioniere l'obbligo – di cui all'art. 96, par. 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 – di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione purché, come specificato nella giurisprudenza unionale (CGUE, 21 dicembre 2016, causa n. C-547/2015), abbia accettato tale trasporto, prendendo in consegna e detenendo materialmente le merci, e sia consapevole della collocazione delle stesse in regime di transito comunitario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 96 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)