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Sez. 5 - , Sentenza n. 30901 del 27/11/2019 (Rv. 655941 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Dazi all’importazione - Sottrazione al controllo doganale della merce - Titolare della ditta di trasporto e proprietario del mezzo - Responsabilità ex art 203 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655941-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

In caso di sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione, il titolare della ditta di trasporto e proprietario degli automezzi con cui sono stati effettuati i trasporti della merce vincolata è responsabile solidalmente dell'obbligazione doganale, ai sensi dell'art. 203 del codice doganale (nella versione "ratione temporis" vigente), in quanto, in ragione della sua preparazione professionale in tema di trasporti internazionali, avrebbe dovuto sapere che la merce trasportata era soggetta al regime di transito comunitario esterno.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)