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Sez. 1, Sentenza n. 11 del 05/01/1972 (Rv. 355661 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CESSAZIONE PER EFFETTO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GENITORE NATURALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355661-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CESSAZIONE PER EFFETTO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GENITORE NATURALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per stabilire se il riconoscimento del figlio da parte della madre naturale - la quale, all'atto della denunzia della nascita all'ufficiale dello stato civile, non abbia consentito di essere nominata - implichi cessazione del precedente stato di abbandono del minore, il giudice deve valutare tutte le circostanze probatorie, onde accertare se siano sopravvenute effettive garanzie che giustifichino il grave provvedimento della restituzione del minore e se per conseguenza l'interesse di quest'ultimo sia con esso maggiormente tutelato; all'uopo assumono particolare rilievo, oltre il riconoscimento del minore da parte del genitore naturale e la domanda di restituzione da questi proposta i propositi espressi dal richiedente sul suo comportamento, attuale e futuro, nei confronti del minore, ma anche tutto quanto risulta sulla condotta passata del genitore, con particolare riguardo alla natura, alle cause, alla durata dell'abbandono - rispetto al quale e il genitore naturale che deve fornire elementi sufficienti a far ritenere che la Mancanza di assistenza sia dovuta a forza maggiore - poiche tale indagine puo fornire elementi rivelatori della personalita del genitore, della serieta dei suoi propositi, dell'ambiente in cui il minore andrebbe a vivere dopo il provvedimento di restituzione, nonche la eventuale formazione di un rapporto affettivo fra il minore e i coniugi affidatari tale che una sua interruzione coattiva, lungi dall'ovviare alla situazione di abbandono, cagionerebbe al minore un danno peggiore del primo.*

Riferimenti normativi: Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)