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Sez. L, Sentenza n. 4615 del 14/07/1981 (Rv. 415331 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INABILITA PERMANENTE - DIRITTO ALLA RENDITA - MOMENTO COSTITUTIVO - ESATTA INDIVIDUAZIONE - NECESSITA - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'INDENNIZZO IN VIA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA - ELEMENTO PRESUNTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415331-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INABILITA PERMANENTE - DIRITTO ALLA RENDITA - MOMENTO COSTITUTIVO - ESATTA INDIVIDUAZIONE - NECESSITA - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'INDENNIZZO IN VIA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA - ELEMENTO PRESUNTIVO - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 112 DPR 30 giugno 1965 (quale risulta in seguito alla sentenza n 116 del 1969 della Corte costituzionale) il termine di prescrizione dell'Azione per conseguire dall'Inail la rendita per inabilita permanente comincia a decorrere dal momento in cui questa ha superato il limite minimo dell'indennizzabilita. Pertanto, sorta questione in proposito, il relativo giudizio postula una specifica indagine circa l'esatta individuazione del suddetto momento che non puo con certezza desumersi dalla sola circostanza dell'avvenuta presentazione, in via amministrativa, della domanda di indennizzo la quale non ha, sul punto, natura confessoria perche il fatto dichiarato (sussistenza di una malattia professionale producente inabilita superiore al minimo indennizzabile) non e, nel momento in cui la dichiarazione viene fatta, sfavorevole al dichiarante, ne tale sussistenza puo essere oggetto di una presunzione semplice fondata su quella sola circostanza.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)