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Sez. L, Sentenza n. 5192 del 09/10/1982 (Rv. 423048 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - SUPERAMENTO DEL LIMITE DELL'INDENNIZZABILITÀ - MOMENTO RELATIVO - ONERE DELLA PROVA - INCIDENZA SULL'ISTITUTO DEDUCENTE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DINIEGO DA PARTE DELL'ISTITUTO MEDESIMO DELLA SUSSISTENZA DELLA TECNOPATIA - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA DENUNCIA O DELLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA O DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423048-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - SUPERAMENTO DEL LIMITE DELL'INDENNIZZABILITÀ - MOMENTO RELATIVO - ONERE DELLA PROVA - INCIDENZA SULL'ISTITUTO DEDUCENTE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DINIEGO DA PARTE DELL'ISTITUTO MEDESIMO DELLA SUSSISTENZA DELLA TECNOPATIA - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA DENUNCIA O DELLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA O DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - INIDONEITÀ.*

L'Onere della prova circa il momento in cui la malattia professionale ha superato il limite minimo dell'indennizzabilità - che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969, costituisce il dies a quo della prescrizione triennale di cui al primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - incombe all'istituto che eccepisce la prescrizione e, ove l'istituto stesso neghi l'esistenza della tecnopatia, non può ritenersi soddisfatto con il semplice riferimento alla data della denuncia o della presentazione della certificazione medica o della domanda amministrativa. Inoltre, l'accertamento di detto momento postula una specifica ed obiettiva indagine tecnica, non potendo esso desumersi con certezza dalla sola circostanza dell'avvenuta presentazione in via amministrativa della domanda d'indennizzo, la quale non ha, sul punto, natura confessoria, perché il fatto dichiarato (sussistenza di una malattia professionale producente inabilità superiore al minimo indennizzabile) non è, nel momento in cui la dichiarazione viene fatta, sfavorevole al dichiarante, né tale sussistenza può essere oggetto di una presunzione semplice fondata su quella sola circostanza. (Conf 1154/82, mass n 419036; (Conf 4615/81, mass n 415331).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)