Sez. L, Sentenza n. 14150 del 16/12/1999 (Rv. 532271 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità - Decorrenza ex art. 12 della legge n. 118 del 1971 - Preesistenza di un rapporto assistenziale avente ad oggetto il diritto all'indennità di accompagnamento - Rilevanza - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini della decorrenza del diritto alla pensione di inabilità, che l'art. 12 della legge n. 118 del 1971 fa coincidere con il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non ha rilevanza la preesistenza del rapporto assistenziale per essere l'invalido già titolare dell'indennità di accompagnamento, in quanto il diritto alla pensione di inabilità ha presupposti sanitari ed economici diversi, che perciò devono essere accertati distintamente da quelli relativi alla prestazione già esistente.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)