Sez. L, Sentenza n. 860 del 02/02/1999 (Rv. 522838 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità ed assegno di invalidità a favore degli invalidi civili - Requisito reddituale - Elemento costitutivo - Configurabilità - Revoca della pensione per miglioramento delle condizioni di salute - Contestazione giudiziale del provvedimento - Accertamento del requisito reddituale - Necessità - Esclusione - Necessità di tale accertamento in caso di determinazione di nuova decorrenza del diritto ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Insussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di pensione di inabilità e di assegno di invalidità a favore degli invalidi civili, benché il requisito reddituale rappresenti un elemento costitutivo del diritto, e non una mera condizione di erogabilità della prestazione assistenziale, l'accertamento del medesimo non è richiesto nel giudizio con cui l'interessato contesti un provvedimento di revoca del beneficio che sia basato solamente sulla sopravvenuta insussistenza delle condizioni di inabilità, e ciò anche nel caso in cui nella sede giudiziale sia disposto il ripristino della prestazione assistenziale con decorrenza successiva a quella della revoca, per l'accertato nuovo aggravamento delle condizioni di salute; in tali ipotesi, infatti, il tema della sussistenza del requisito reddituale, non essendo ricompreso nella causale della revoca, rimane estraneo anche all'oggetto dell'accertamento giudiziale.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)