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Sez. 1, Sentenza n. 5037 del 07/10/1996 Cc. (dep. 26/10/1996) Rv. 205734 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Vizi inerenti alla motivazione - Limiti di deducibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205734-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere

Alla Corte di cassazione non è consentito il controllo della rispondenza alle risultanze processuali dell'apparato argomentativo elaborato dal giudice di merito, con sovrapposizione della sua valutazione degli elementi di prova a quella di quest'ultimo, perché i due unici vizi di legittimità inerenti alla motivazione dei provvedimenti di merito sono la mancanza, intesa come difetto assoluto di argomentazioni su uno qualsiasi dei momenti essenziali della deliberazione, e l'evidente illogicità, entrambe risultanti dal testo del provvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di procedimento "de libertate").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)