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Sez. 3, Sentenza n. 1974 del 20/07/1966 (Rv. 323834 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323834-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il potere conferito al giudice dall'art. 257 cod.proc.civ. per la rinnovazione dell'esame testimoniale nei casi previsti, e puramente discrezionalè e, pertanto, ove egli non si avvalga di tale potere, non e tenuto ad indicare i motivi del mancato Esercizio, dovendo ritenersi in tale ipotesi, che egli, nella sfera sovrana della propria discrezionalita, non abbia creduto di doverlo esercitare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)