Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 09/12/1971 (Rv. 355261 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPLICITA - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPLICITA - INSUSSISTENZA.*
La rinnovazione dell'escussione dei testimoni rientra nei poteri discrezionali del giudice di appello, il quale, pertanto, quando non creda di doverla disporre, benche sollecitato dalla parte, non e tenuto ad una esplicita motivazione al riguardo. (Conf 1974'66, mass n 323834; 1539'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)