diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5404 del 18/10/1982 (Rv. 423167 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - ACCERTAMENTO - OPPOSIZIONE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI - DOMANDA INTRODOTTA PRIMA CHE SIA DIVENUTA DEFINITIVA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA RELATIVA AL DETTO ACCERTAMENTO - IMPROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423167-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - ACCERTAMENTO - OPPOSIZIONE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI - DOMANDA INTRODOTTA PRIMA CHE SIA DIVENUTA DEFINITIVA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA RELATIVA AL DETTO ACCERTAMENTO - IMPROPONIBILITÀ.*

In ordine all'abrogata imposta di famiglia, il contribuente che intenda opporsi all'accertamento tributario, negando che sussista il presupposto della residenza abituale, nell'ambito territoriale del comune che ha proceduto all'accertamento, e dissentendo dalla designazione risultante dalla decisione ministeriale emessa a norma dell'art. 289 T.U.F.L. in ordine alla risoluzione del conflitto con altro ente territoriale in ordine alla detta imposizione, per potere adire l'autorità giudiziaria, deve attendere che sia chiusa la fase contenziosa davanti alle commissioni per i Tributi locali senza che al riguardo abbia equivalente efficacia il detto provvedimento amministrativo ministeriale non impugnato, dovendosi per contro rispettare il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione del ruolo ovvero dalla notificazione della successiva decisione della commissione, divenuta definitiva per mancata impugnazione. È, pertanto, improponibile la domanda introdotta prima che sia divenuta definitiva la decisione della commissione tributaria relativa allo accertamento che si intende sottoporre al giudice ordinario. (V 3077/79, mass n 399432; (V 3414/78, mass n 392869; (V 37/75, mass n 373161).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)