Sez. 2, Sentenza n. 25141 del 14/12/2015 (Rv. 637852 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITÀ - IN GENERE | Procedimento sanzionatorio ex art. 195 TUF - Violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITÀ - IN GENERE
Il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 195 TUF, non viola l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)