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Sez. 2, Sentenza n. 18683 del 04/09/2014 (Rv. 632302 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | Intermediazione finanziaria - Procedimento sanzionatorio innanzi alla Consob - Mancata trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative - Mancata personale audizione innanzi alla Commissione - Violazione delle norme sul procedimento amministrativo e del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632302-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE

In tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob o di sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)