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Sez. 1 - , Ordinanza n. 32533 del 04/11/2022 (Rv. 666446 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE | Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Rigetto - Ricorso per cassazione - Accoglimento - Revoca della dichiarazione di fallimento e statuizione sulle spese della procedura da parte del giudice di legittimità - Condizioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666446-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE

In tema di impugnazione della dichiarazione di fallimento, ove in sede di legittimità sia accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che abbia rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento, la S.C. può direttamente revocare tale dichiarazione e statuire sulle spese di procedura, tenendo conto dell'imputabilità della relativa apertura a norma dell'art. 147 d.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, d.lgs. n. 19 del 2019, solo nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, dovendo altrimenti procedere alla cassazione con rinvio al giudice di merito.

Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 147, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)