Sez. 1, Sentenza n. 4096 del 21/02/2007 (Rv. 595282 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE | Colpa del creditore - Condanna al pagamento delle spese e del compenso al curatore - Condanna al risarcimento del danno per condotta abusiva - Necessità - Esclusione - Accertamento titolo responsabilità - Sufficienza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE
Nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 21, 3° comma, legge fall., nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte cost. n. 46 del 1975 e poi dell'art. 147 del T.U. n. 115 del 2002, le spese della procedura e il compenso del curatore possono gravare sul creditore che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. A tal fine non è necessario che il creditore sia condannato al risarcimento dei danni derivati dalla sua condotta abusiva ma è sufficiente l'accertamento del relativo titolo di responsabilità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)