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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24672 del 04/11/2013 (Rv. 628716 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. - Rinvio al giudizio di merito della regolamentazione delle spese del procedimento di opposizione - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628716-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il giudice dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio deve provvedere in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese del medesimo procedimento di opposizione, attesa la definitività della pronuncia con cui questo si conclude e non può, quindi, rimettere la relativa statuizione al giudizio sul merito della controversia.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)