Sez. 3, Sentenza n. 11140 del 10/05/2013 (Rv. 626761 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del c. t. u. - Art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Rito sommario - Applicabilità dell'art. 29 legge n. 794 del 1942 - Necessità di assistenza tecnica - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Lo speciale procedimento previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per le opposizioni alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, è regolato dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (nel testo applicabile "ratione temporis"). Il carattere sommario del rito, per espressa disposizione normativa, non richiede la rappresentanza tecnica, con la conseguenza che la circostanza che la parte si sia difesa di persona non incide sull'ammissibilità dell'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)