Sez. 2, Sentenza n. 302 del 11/02/1964 (Rv. 300374 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - REQUISITI - CONTEMPLATIO DOMINI - FORME.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - REQUISITI - CONTEMPLATIO DOMINI - FORME.*
L'elemento, che caratterizza il mandato con rappresentanza e lo distingue da quello senza rappresentanza, consiste nella cosi detta 'contemplatio dominì, ossia nella spendita, da parte del mandatario, del nome del mandante. A norma dell'art. 1704 cod.civ., in relazione all'art. 1388 cod.civ., questa spendita del nome del mandante deve essere espressa e non puo essere desunta da elementi presuntivi, nel senso, cioe, che chi contrae per conto altrui deve portare a conoscenza dell'altro contraente, in modo esplicito ed univoco, che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome di un soggetto diversò altrimenti il contratto non produce effetti nei confronti del mandante, ancorche l'altro contraente sia a conoscenza del mandato, ma si considera concluso dal mandatario in proprio, salvi naturalmente, gli effetti giuridici derivanti dal rapporto interno tra mandante e mandatario. La spendita del nome del rappresentato non deve avvenire mediante formule solenni, ma deve essere esplicita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)