Sez. 2, Sentenza n. 1183 del 05/04/1976 (Rv. 379871 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE DELLA NORMA EX ART 938 COD CIV - ACQUISTO DELLA PROPRIETA DI UN'ULTERIORE ZONA DEL FONDO ALTRUI - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE DELLA NORMA EX ART 938 COD CIV - ACQUISTO DELLA PROPRIETA DI UN'ULTERIORE ZONA DEL FONDO ALTRUI - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art 938 cod civ, avente carattere eccezionale, in quanto derogatrice del principio quod inaedificatur solo cedit, non e suscettibile di applicazione eccedente l'ipotesi in essa contemplata - che riguarda l'occupazione materiale, con la costruzione, di una porzione del fondo altrui - e non puo, pertanto, valere ad attribuire all'occupante anche la proprieta di un'ulteriore zona del fondo altrui, non interessata materialmente dalle fabbriche, sulla quale si aprano porte e finestre della costruzione medesima. (Conf 1120/40; (V 1938/74, mass n 370168; (V 303/64, mass n 300374).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)