Sez. 2, Sentenza n. 9740 del 21/08/1992 (Rv. 478612 - 01)
Credito - Credito fondiario | Art. 20 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con R.D. n. 646 del 1905 - Disciplina - Applicabilità nei confronti dei successori "mortis causa", "inter vivos" del debitore iscritto, nonché nei confronti degli ulteriori terzi acquirenti dai successori del debitore, che abbiano trascritto i propri titoli di acquisto.
Credito - Credito fondiario
L'articolo 20 del T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato con R.D. 16 luglio 1905 n. 646, che prevede l'obbligo dei successori a titolo universale e degli aventi causa del debitore iscritto di notificare all'istituto mutuante l'avvenuto trasferimento, autorizzando, in difetto di tale notificazione, l'azione esecutiva nei confronti del debitore iscritto, è applicabile non solo nei confronti dei successori "mortis causa" ed "inter vivos" del debitore iscritto, ma altresì nei confronti degli ulteriori terzi che abbiano trascritto i loro titoli d'acquisto, identificandosi gli "aventi causa" con gli acquirenti dai successori del debitore, (i quali, peraltro, non sono tenuti ad accertare che a detta notificazione abbiano provveduto anche i precedenti titolari).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)