Sez. 3, Sentenza n. 6105 del 12/03/2013 (Rv. 625399 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Art. 20 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 - Carattere eccezionale della norma - Interpretazione estensiva - Applicabilità al terzo datore di ipoteca - Possibilità - Ragioni.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
Il diritto dell'istituto di credito fondiario di agire esecutivamente per il recupero del proprio credito sussiste non solo contro gli aventi causa ed i successori del mutuatario, ma anche - in applicazione dell'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 - nei confronti dei successori e degli aventi causa dell'eventuale terzo datore dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2858, Cod. Civ. art. 2859, Cod. Proc. Civ. art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)