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Sez. 2, Sentenza n. 16559 del 02/07/2013 (Rv. 626936 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Giudizio di risoluzione per inadempimento del coniuge acquirente - Litisconsorzio del coniuge non stipulante - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626936-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI

|In tema di comunione legale tra coniugi, qualora l'alienante eserciti l'azione di risoluzione della compravendita per inadempimento dell'acquirente, il coniuge di quest'ultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto, non è litisconsorte necessario, trattandosi di un'azione che verte sull'inadempimento dello stipulante ed incide direttamente sull'atto, pur potendosi ripercuotere sull'acquisto del coniuge non stipulante, avvenuto "ope legis", ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)