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Sez. 1, Sentenza n. 19021 del 29/09/2005 (Rv. 585680 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Condizioni di sorvegliabilità di locale adibito a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande "ex" art. 1 d.m. n. 564 del 1992 - Accesso diretto del locale dalla strada, piazza o altro luogo pubblico - Necessità - Accessibilità allo stesso dall'area di parcheggio di un condominio privato - Annotazione, in una tavola annessa alla concessione edilizia relativa all'area e all'edificio, della qualificazione dell'area stessa come area di parcheggio pubblico - Idoneità alla costituzione di vincolo di destinazione - Esclusione - Fondamento - Natura dell'atto di concessione - Efficacia della stessa tra l'amministrazione e il titolare della concessione - Conseguenze - Legittimità della ordinanza ingiunzione - Art. 41 - "sexies" legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 legge n. 765 del 1967 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Delibera di giunta regionale prevedente la ricomprensione degli spazi privati di uso pubblico tra gli spazi pubblici ad uso pubblico - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585680-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

La mera annotazione, in una tavola allegata ad una concessione edilizia rilasciata ad un soggetto privato, proprietario dell'area e dell'edificio ai quali la concessione si riferisca, della qualificazione dell'area come di parcheggio pubblico, non vale a costituire un vincolo di destinazione dell'area stessa o dell'edificio, non essendo la concessione - atto amministrativo destinato a regolamentare l'attività edilizia e avente efficacia tra l'amministrazione comunale e il titolare della concessione - idonea ad ampliare la sfera giuridica di soggetti estranei alla concessione stessa. Ne consegue la legittimità della ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per mancato ripristino delle condizioni di sorvegliabilità di locale adibito a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 1 del d.m. 17 dicembre 1992, n. 564 - che prevede che detti locali debbano consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico -, in caso di accessibilità al locale dall'area di parcheggio di un condominio, che non soddisfa il richiamato requisito, senza che rilevi in contrario la disposizione dell'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967, che stabilisce che per le nuove costruzioni devono essere costruiti parcheggi pertinenziali in un determinato rapporto con la cubatura realizzata e che non è consentita l'alienazione dei parcheggi se non con l'immobile cui essi accedono. Tale disposizione, infatti, non vale ad imprimere una destinazione di uso pubblico alle aree pertinenziali destinate a parcheggio degli edifici di nuova costruzione, ma costituisce solo uno speciale diritto reale di uso delle aree stesse in favore del titolare dell'unità abitativa. Nemmeno può assumere rilievo la esistenza di una delibera regionale che preveda che facciano parte degli spazi pubblici ad uso pubblico gli spazi privati di uso pubblico, non potendo neanche una siffatta delibera valere a costituire un vincolo di destinazione.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 17/12/1992 num. 564 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)