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Sez. 2, Sentenza n. 5755 del 23/03/2004 (Rv. 571421 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Spazi per parcheggi - Vincolo di destinazione ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 - Natura - Limitazione legale della proprietà - Diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio - Effetti - Efficacia "erga omnes" - Azionabilità nei confronti degli acquirenti dall'originario costruttore venditore degli spazi vincolati a parcheggio - Da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dall'originario costruttore venditore che si sia riservatario del diritto sui medesimi spazi - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'originario costruttore venditore - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571421-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO

Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, norma imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Il suddetto vincolo si traduce in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza e l'efficacia. Pertanto coloro che abbiano acquistato le singole unità immobiliari dall'originario costruttore - venditore il quale, eludendo il vincolo, abbia riservato a sè la proprietà di detti spazi, ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d'uso direttamente e soltanto nei confronti dei terzi ai quali l'originario costruttore abbia alienato le medesime aree destinate a parcheggio. In tale giudizio la pronuncia di nullità delle eventuali clausole contenenti atti di rinuncia inseriti nei contratti conclusi dall'originario costruttore - venditore con gli attori, con la conseguente integrazione di quei negozi col comando della norma imperativa, ben si presta infatti ad essere adottata "incidenter tantum", in modo che essa non costituisca giudicato nei confronti dell'originario costruttore - venditore, non convenuto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)